L’ accertamento e l’interpretazione del Diritto straniero richiamato
nel Diritto internazionale privato europeo: una questione ancora aperta
Resumen
L’accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato costituisce una questione generale del diritto internazionale privato che è rimasta sinora non affrontata nei regolamenti europei adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Dopo avere preso in considerazione le diverse proposte avanzate da studiosi e da istituzioni scientifiche per l’adozione di regole comuni in materia, l’autore si sforza di tratteggiare una soluzione che possa essere compatibile con i principi e gli obiettivi che sono propri del crescente sistema europeo di diritto internazionale privato. In linea di principio, il diritto straniero reso applicabile dalle norme di conflitto contenute in un regolamento europeo dovrebbe essere applicato ex officio dal giudice, secondo l’interpretazione che il diritto in questione riceve nel suo proprio ordinamento giuridico. Nondimeno, alcune eccezioni devono ragionevolmente poter essere contemplate, in un’ottica di contemperamento tra il dover garantire l’effettività delle regole di diritto internazionale privato europee e la tutela dei diritti procedurali delle parti. In particolare, appare ragionevole ammettere che, nella misura in cui i regolamenti europei concedono alle parti la libertà di scelta del diritto applicabile, altrettanto debba ritenersi ammissibile una rinuncia ad opera delle parti stesse all’applicazione del diritto straniero, allo scopo di evitare le spese e lungaggini che l’accertamento del contenuto e dell’interpretazione del diritto straniero possono comportare. Nella medesima ottica, il giudice deve potersi ritenere dispensato dall’obbligo di applicare il diritto straniero in casi eccezionali, riguardanti per lo più diritti extraeuropei, in cui l’accertamento del suo contenuto ed interpretazione si riveli a tal punto complesso da essere incompatibile con il dovere di assicurare una durata ragionevole del processo.