Sottrazione internazionale di minori nell’Unione Europea: il coordinamento tra il Regolamento (CE) n. 2201/2003 e la Convenzione dell’Aja del 1980
Resumen
Quando un episodio di sottrazione internazionale di minori coinvolge due Stati membri dell’Unione europea si applicano le norme della Convenzione dell’Aja del 1980, integrate dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2201/2003. L’art. 11, parr 6 – 8, del regolamento prevede che, se nel procedimento viene emesso – in base all’art. 13 della Convenzione de L’Aja del 1980 - un provvedimento contrario al ritorno del minore, si apre una fase supplementare di giudizio in forza della quale l’ultima parola sulla domanda di restituzione è riservata al giudice dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito. La decisione assunta nel corso di tale procedimento influisce sulla ripartizione della giurisdizione tra gli Stati interessati e, se prevede il ritorno del minore, prevale sulla precedente decisione di segno contrario. Tuttavia, la natura del giudizio introdotto dall’art. 11, parr. 6-8, è controversa: la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione italiana sono intervenute a chiarire gli elementi di continuità e discontinuità tra il sistema previsto dal regolamento e quello convenzionale.