Il foro della residenza abituale del coniuge nel Regolamento (CE) N° 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane
Resumen
Lart. 3 del Regolamento (CE) n° 2201/2003 prevede, in materia matrimoniale, una serie di titoli di giurisdizione alternativi, incentrati prevalentemente sulla residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi. Quella di residenza abituale è tradizionalmente considerata nozione atecnica, di natura fattuale, il cui elemento obiettivo è costituito dalla stabilità: controverso è invece se debba sussistere anche un elemento soggettivo, se cioé la stabilità debba essere intenzionale. Due recenti ordinanze della Cassazione italiana relative al forum actoris prescindono dalla volontà del soggetto di conferire stabilità alla propria residenza. Opposta è invece la posizione assunta dalla Cour de Cassation francese. Il dilemma tra uninterpretazione restrittiva della nozione di residenza abituale del coniuge e uninterpretazione estensiva potrebbe utilmente essere risolto dalla Corte di Giustizia.