La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles: riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Resumen
Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato interessato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.