The law applicable to divorce and legal separation under Regulation (EU) no. 1259/2010 of 20 December 2010
Resumen
Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, spesso designato come regolamento “Roma III” nel dibattito politico e fra gli studiosi, reca una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale. Esso rappresenta il risultato della prima “cooperazione rafforzata” nella storia dell’Unione europea e troverà applicazione in quattordici Stati membri a partire dal 21 giugno 2012. Dopo aver ripercorso la vicenda che ha condotto all’adozione del Regolamento, l’articolo ne mette in luce le caratteristiche generali analizzando le scelte di fondo compiute a tale riguardo dagli autori del nuovo testo. L’articolo prosegue analizzando le varie disposizioni dettate dal Regolamento, cominciando da quelle che ne definiscono la sfera applicativa. Vengono quindi esaminate le norme che consentono ai coniugi di accordarsi in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – una delle innovazioni salienti della nuova disciplina – nonché quelle che presiedono all’identificazione di detta legge in mancanza di scelta. Sono poi analizzati i limiti al funzionamento delle predette norme di conflitto. Tali limiti rinviano in vario modo a considerazioni di ordine materiale e riflettono, ancor più di altre soluzioni del Regolamento, l’esistenza di marcate divergenze fra un ordinamento e l’altro quanto alla disciplina sostanziale della crisi matrimoniale. Una valutazione critica del Regolamento viene tentata nelle pagine finali del contributo. Da un lato, pur ammettendosi che la logica della “integrazione differenziata” rappresenti una minaccia all’unità e alla coerenza interna della normativa dell’Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, si osserva che tale minaccia può essere almeno in parte contrastata ricorrendo ai meccanismi istituzionali concepiti per accrescer la “qualità” applicativa del diritto dell’Unione europea, come la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia o il contributo suscettibile di essere dato dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale alla nascita e alla diffusione di una “cultura” della cooperazione fra gli Stati membri. Dall’altro, viene rilevato come alcune delle soluzioni accolte dal Regolamento non appaiano del tutto persuasive sul piano tecnico e che, pertanto, a tempo debito, andrebbe considerata l’opportunità di riconsiderare alcune delle nuove disposizioni, anche alla luce dell’esperienza applicativa che si sarà andata nel frattempo maturando in seno agli Stati membri partecipanti.